La Corte di Giustizia dell’UE, nel parere dell’8 marzo 2011 ha espresso una posizione chiara:

“Il previsto accordo relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti (attualmente denominato «Tribunale dei brevetti europeo e comunitario») non è compatibile con le disposizioni del Trattato UE e del Trattato FUE“.

La Corte parte dalla considerazione che, per giurisprudenza consolidata, a differenza dei normali trattati internazionali, i Trattati istitutivi dell’Unione hanno instaurato un ordinamento giuridico di nuovo genere, dotato di proprie istituzioni, a favore del quale gli Stati hanno rinunziato, in ampi settori , ai loro poteri sovrani e che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini.

Le caratteristiche fondamentali dell’ordinamento giuridico dell’Unione sono il suo primato sui diritti degli Stati membri e l’efficacia diretta delle norme (di alcune, non di tutte) che si applicano agli Stati e ai cittadini. La Corte e giudici degli Stati membri devono assicurare il rispetto di quest’ordinamento giuridico e del sistema giurisdizionale dell’Unione. Al contrario il Tribunale dei brevetti europeo e comunitario (TB) si situa all’esterno della cornice istituzionale e giurisdizionale dell’Unione e ad esso sono attribuite competenze esclusive (ad esempio, sulle azioni per violazioni effettive o rischio di violazioni di brevetti, sulle domande riconvenzionali relative a licenze, sulle azioni di accertamento di non contraffazione, sulle azioni per misure provvisorie e cautelari, sulle azioni o domande riconvenzionali di nullità di brevetti, sui ricorsi per risarcimento dei danni etc.) che privano i giudici degli Stati contraenti, ivi compresi quelli degli Stati membri, delle competenze in queste materie.

Oltre che della competenza a giudicare, i giudici nazionali verrebbero privati della possibilità di chiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte, poiché questa competenza sarebbe riservata al TB, rompendo la cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali, nell’ambito della quale questi ultimi partecipano strettamente alla corretta applicazione e all’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione, nonché alla tutela dei diritti attribuiti dall’UE ai privati.

Interessante, ancora, è l’argomento per cui quando una violazione del diritto dell’Unione è commessa da un giudice nazionale, i Trattati consentono di adire la Corte affinché venga accertata una la violazione nei confronti dello Stato membro interessato mentre se una pronuncia del TB violasse il diritto dell’Unione non potrebbe essere oggetto di un giudizio di violazione, né comportare una qualsivoglia responsabilità patrimoniale in capo a uno o più Stati membri.

Difficile non essere d’accordo.

Questo parere rallenterà l’istituzione del brevetto comunitario? Certo non l’aiuterà, con grande gioia di Italia e Spagna…

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